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Gli incentivi per il sostegno a Ristoranti , Pasticcerie e Gelaterie sono stati definiti dalla Gazzetta Ufficiale dal decreto che definisce le disposizioni attuative del “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano” (art. 1, commi 868 e ss. Legge di Bilancio 2022).
La disposizione prevede la concessione di un contributo massimo di 30.000 euro, a fronte dell’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati presso istituti professionali per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.
Il fondo si compone di due differenti misure:
Il fondo per sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano si compone di 2 differenti misure:
- Fondo di parte capitale (DM MIPAAF del 4 luglio 2022)
- Fondo di parte corrente (decreto MIPAAF del 21 ottobre 2022)
FONDO DI PARTE CAPITALE
La dotazione finanziaria del fondo di parte capitale è pari a 56 milioni di euro: sono previsti contributi a fronte di investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli. Per questa seconda misura, non è ancora stato emanato il Provvedimento direttoriale del Ministero che stabilirà i termini e le modalità di presentazione delle domande.
FONDO DI PARTE CORRENTE (decreto MIPAAF del 21 ottobre 2022)
Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
- se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
- se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo
Le imprese, che devono essere in regolarità contributiva, nonché iscritte ad INAIL ed INPS, possono presentare una sola domanda di agevolazione.
Quali sono le Spese ammissibili?
Sono ammissibili le spese – effettuate mediante conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento – relative all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani:
- che non abbiano compiuto, alla data della sottoscrizione del contratto di apprendistato, i 30 anni di età;
- e che abbiano conseguito, da non oltre 5 anni, un diploma di istruzione secondaria superiore presso un istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA).
È bene sottolineare che la norma chiarisce che non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo (cfr. infra l’iter di presentazione delle domande e di concessione ed erogazione dei contributi).
Misura del contributo e regime agevolativo
Potrà essere concesso un contributo in conto corrente di massimo 30.000 euro per singola impresa e comunque non superiore al 70% delle spese totali ammissibili. I contributi sono concessi nel rispetto del Reg. UE n. 1407/2013 c.d. “de minimis”, che – sembra utile ricordarlo – prevede un massimale triennale pari a 200.000 euro per i Pubblici Esercizi.
Iter di presentazione delle domande, e di concessione ed erogazione dei contributi
Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno stabiliti con successivo Provvedimento direttoriale del MIPAAF.
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